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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1967, n. 1497

Fusione in unico comprensorio di bonifica montana dei comprensori dell'Agno-Chiampo e Leogra.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 7-5-1968
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  il  decreto  interministeriale  14 febbraio 1953, registrato
alla Corte dei conti in data 7 aprile 1953, registro n. 5 Agricoltura
e  foreste,  foglio  n.  344, con cui vennero riclassificati, fra gli
altri,  quali  comprensori di bonifica montana, ai sensi dell'art. 15
della  legge  25  luglio  1952,  n.  991,  i  territori  compresi nel
perimetro del bacino montano del torrente Leogra (n. 7), in provincia
di Vicenza, esteso per ha. 7.900;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1371 in data 18
novembre 1959, registrato alla Corte dei conti in data 23 marzo 1960,
atti  di Governo, registro n. 125, foglio n. 118, col quale, ai sensi
dell'art.  14  della legge 25 luglio 1952, n. 991, venne classificato
in  comprensorio  di  bonifica  montana  il  territorio racchiuso nel
perimetro  del  bacino  montano  dell'Agno-Chiampo,  in  provincia di
Vicenza,  della  superficie  di ha. 11.836 dichiarata e risultata poi
esattamente di ha. 11.596;
  Vista   la   relazione  in  data  21  luglio  1966,  con  la  quale
l'ispettorato  ripartimentale  delle  foreste  di  Vicenza propone la
fusione dei due comprensori predetti;
  Considerato  che  i  due comprensori di bonifica montana denominati
dell'Agno-Chiampo   e  Leogra,  costituiscono  in  realta'  una  zona
omogenea  presentante pari condizioni di dissesto fisico, economico e
sociale;
  Ritenuta,  pertanto,  l'opportunita'  di procedere alla fusione dei
comprensori  anzidetti in unico comprensorio, allo scopo di agevolare
successivamente  l'organizzazione consortile mediante la costituzione
di  un  unico  consorzio di bonifica montana, comprensorio che potra'
denominarsi   "dell'Agno-Chiampo   e   Leogra",   della   complessiva
superficie di ha. 19.496, ricadente tutto nella provincia di Vicenza;
  Vista la legge 25 luglio 1952, n. 991;
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e
le foreste, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il
tesoro;

                              Decreta:
                           Articolo unico.

  I  comprensori di bonifica montana dell'Agno-Chiampo e Leogra, sono
riuniti   in   un   unico   comprensorio   avente   la  denominazione
"dell'Agno-Chiampo  e  Leogra",  della  complessiva superficie di ha.
19.496,  il  cui perimetro e' indicato nell'unita corografia su scala
1:  100.000  dell'I.G.M., mediante linea intera di colore verde e che
firmata  dal  Ministro proponente forma parte integrante del presente
decreto.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 2 ottobre 1967

                 Per il Presidente della Repubblica
                      Il Presidente del Senato
                              MERZAGORA

                                          RESTIVO - MANCINI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 aprile 1968
  Atti del Governo, registro n. 218, foglio n. 124. - GRECO