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LEGGE 28 marzo 1968, n. 435

Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372, e al decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, concernenti il Consorzio per la zona industriale apuana.

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Testo in vigore dal: 5-5-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  articoli  1,  2,  3,  4  e  6 del decreto legislativo del Capo
provvisorio   dello  Stato  3  aprile  1947,  n.  372,  e  successive
modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
  "Articolo  1.  -  E' istituito il Consorzio per la zona industriale
apuana.  Esso  ha  lo  scopo  di promuovere le iniziative pubbliche e
private per l'incremento, il completamento e il perfezionamento della
zona  industriale, di promuovere lo studio e l'esecuzione delle opere
pubbliche per l'impianto e l'esercizio delle industrie della zona, di
coordinare  le iniziative, gli investimenti, i piani urbanistici e di
distribuzione del lavoro e di assumere ogni altra iniziativa ritenuta
utile  per  lo sviluppo della zona industriale, quale l'esecuzione di
infrastrutture  e  di  opere per la sistemazione dei terreni e per la
manutenzione di quelle gia' in esercizio e dei servizi relativi.
  Allo  scopo  di formare il patrimonio consortile, il consorzio puo'
inoltre  direttamente  chiedere l'espropriazione di aree e fabbricati
da destinare a nuovi impianti industriali e ad attivita' artigianali,
nonche'  all'attuazione  del  piano  regolatore  generale  della zona
industriale    apuana   e   dei   piani   particolareggiati   e   per
l'apprestamento dei servizi.
  Articolo  2.  -  Il  consorzio  e'  costituito dai comuni di Massa,
Carrara  e Montignoso, dalla provincia di Massa Carrara, dalla Camera
di  commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara,
nonche'  dai  comuni  indicati  nell'articolo 1 della legge 21 luglio
1950, n. 818.
  Ad  esso  possono  aderire,  su  loro richiesta, e su deliberazione
dell'assemblea  del  consorzio,  altri  enti  pubblici  nonche'  enti
privati che perseguono scopi di generale interesse.
  Al  consorzio  possono  inoltre  aderire, con le stesse modalita' e
previo  parere favorevole del comitato regionale della programmazione
economica  e  dei  Ministri  per  il  bilancio e per il tesoro, altri
comuni limitrofi.
  I  comuni  facenti  parte attualmente del consorzio e quelli che vi
aderiranno sono tenuti a determinare le zone dei rispettivi territori
destinate  agli  insediamenti industriali, qualora non l'abbiano gia'
fatto, mediante l'adozione di un piano regolatore generale.
  Articolo 3. - Il consorzio e' retto da una assemblea composta:
    a) dal presidente del consorzio;
    b)  da  sedici  componenti  di  cui  tre  nominati  dal consiglio
comunale  di  Massa,  tre  da quello di Carrara e uno per ciascuno da
quello  dei  comuni  di  Montignoso,  Aulla, Villafranca, Filattiera,
Pontremoli,  Fivizzano,  Seravezza, Pietrasanta, Stazzema e Forte dei
Marmi,  tra  i  cittadini  dei  rispettivi  comuni  aventi  sicura ed
effettiva   esperienza   in   materia   economica,  amministrativa  e
industriale;
    c)  da  due  rappresentanti della camera di commercio, industria,
artigianato  e  agricoltura e due rappresentanti dell'amministrazione
provinciale di Massa Carrara;
    d)  da un rappresentante di ciascun altro comune, ente pubblico o
privato facente parte del consorzio;
    e)   da   due   rappresentanti   degli   industriali   e  da  due
rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
  Fanno  parte  di  diritto dell'assemblea del consorzio il direttore
dell'ufficio  provinciale industria, commercio e artigianato di Massa
Carrara,  l'ingegnere  capo  dello  ufficio del genio civile di Massa
Carrara,   un   rappresentante   del   Ministero   dei   trasporti  e
dell'aviazione  civile,  uno del Ministero del tesoro ed un urbanista
di chiara fama nominato dall'Istituto nazionale d'urbanistica.
  I componenti dell'assemblea durano in carica quattro anni e possono
essere confermati.
  Articolo  4.  - L'assemblea redigera' lo statuto del consorzio, che
sara'  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica, su
proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.
  Articolo  6.  -  L'assemblea  del  consorzio elegge nel suo seno un
consiglio  di  amministrazione  di  sei  membri. Di tale consiglio di
amministrazione  fa  inoltre parte il presidente del consorzio che lo
presiede".