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LEGGE 20 marzo 1968, n. 433

Nuove norme in materia di licenze di pesca nelle acque interne.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 5-5-1968
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Gli articoli 22, 22-bis e 22-ter del testo unico delle leggi  sulla
pesca approvato  con  regio  decreto  8  ottobre  1931,  n.  1604,  e
successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: 
  "Art. 22. - Sono considerati  pescatori  di  mestiere  nelle  acque
pubbliche interne o nelle private comunicanti con  quelle  pubbliche,
le persone che esercitano la pesca in dette acque, quale esclusiva  o
prevalente attivita' lavorativa. 
  Fuori del caso previsto dal comma precedente, chiunque eserciti  la
pesca nelle acque di cui sopra, e' considerato pescatore dilettante. 
  Per l'esercizio delle suddette attivita' e' fatto obbligo di essere
muniti  della  licenza   governativa   di   pesca,   da   rilasciarsi
dall'amministrazione della provincia nella quale il richiedente ha la
residenza. 
  Non sono tenuti all'obbligo della  licenza:  a)  il  personale  del
laboratorio centrale di  idrobiologia  applicata  alla  pesca,  degli
stabilimenti ittiogenici, degli istituti sperimentali  talassografici
e degli osservatori di pesca nell'esercizio delle  sue  funzioni;  b)
gli addetti agli stabilimenti di  piscicoltura  costituiti  da  opere
artificiali, durante l'esercizio  delle  loro  attivita'  nell'ambito
degli stabilimenti stessi; c) gli  addetti  alla  piscicoltura  nelle
risaie. 
  Art. 22-bis. - I tipi di licenza per l'esercizio della  pesca  sono
riportati al numero d'ordine 54 della tabella allegato "A"  al  testo
unico delle  disposizioni  in  materia  di  tasse  sulle  concessioni
governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica  1°
marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni. La licenza di tipo  A
di cui alla predetta tabella e' riservata ai pescatori di mestiere  i
quali sono tenuti, entro tre mesi dal rilascio della licenza, a  dare
la prova dell'avvenuta iscrizione negli elenchi di cui alla legge  13
marzo 1958, numero 250. In mancanza di tale  prova  l'amministrazione
provinciale procedera' al ritiro del documento. 
  Per le persone fino ai 18 anni di eta' la licenza viene  rilasciata
a condizione che vi sia l'assenso di chi esercita la patria  potesta'
o la tutela. 
  Le  persone  che  abbiano  superato  il  18°  anno  di  eta'   sono
considerate, ai fini del rilascio della licenza di pesca, alla stessa
stregua di coloro che abbiano compiuto il 21° anno di eta'. 
  Per gli stranieri in soggiorno nel territorio della Repubblica,  le
amministrazioni provinciali  possono  rilasciare,  su  domanda  degli
interessati, la licenza di pesca di tipo D  -  di  cui  alla  tabella
indicata nel primo comma - per la quale  non  occorre  l'ausilio  del
libretto-tessera di riconoscimento. Detta licenza ha la validita'  di
tre mesi e deve contenere l'annotazione degli estremi del passaporto. 
  Art. 22-ter. - La licenza di pesca - salvo quanto disposto per  gli
stranieri al precedente articolo 22-bis - ha la validita'  di  cinque
anni  dalla  data   del   rilascio   ed   e'   accompagnata   da   un
libretto-tessera di riconoscimento della validita'  anche  di  cinque
anni. Le tasse e soprattasse annuali  sono  riportate  nella  tabella
indicata al precedente articolo 22-bis. Il titolare della licenza  ha
l'obbligo di pagare annualmente detti tributi mediante versamento sul
conto  corrente  postale  intestato  al  primo  ufficio  IGE,   Roma,
Concessioni governative. In difetto di tale  adempimento  la  licenza
non e' valida. Il  pescatore  e'  tenuto  ad  esibire,  insieme  alla
licenza, la ricevuta di conto corrente postale comprovante l'avvenuto
pagamento della prescritta tassa e soprattassa. 
  Non potra' essere rilasciata o rinnovata la licenza di  pesca,  per
un periodo di anni cinque, a chi abbia riportato condanna  per  reati
in materia di pesca previsti dall'articolo 6. 
  Le amministrazioni provinciali disporranno il ritiro delle licenze,
ancorche' in corso di validita',  nei  confronti  di  coloro  che  si
trovino nelle condizioni di cui innanzi. 
  Le amministrazioni provinciali disporranno altresi' la  sospensione
della licenza, per il periodo di un anno, nei confronti di coloro che
siano  stati  contravvenzionati   per   tre   volte   anche   se   le
contravvenzioni siano state oblate. 
  Le amministrazioni tengono  appositi  registri  per  ogni  tipo  di
licenza. Su tali registri,  nonche'  sulle  licenze,  debbono  essere
trascritte le contravvenzioni e le condanne  eventualmente  riportate
dai pescatori per i reati in materia di pesca. 
  A tale ultimo effetto e' fatto obbligo al cancelliere  del  giudice
che  ha  pronunciato  la  sentenza  di   dare   comunicazione,   alle
amministrazioni provinciali competenti, delle condanne suddette".