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LEGGE 18 marzo 1968, n. 431

Provvidenze per l'assistenza psichiatrica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/1976)
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vigente al 20/05/2024
Testo in vigore dal: 5-5-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
            Struttura interna dell'ospedale psichiatrico

  Gli  ospedali  psichiatrici  dipendenti  dalla provincia e da altri
enti  pubblici  devono  essere  costituiti da due a cinque divisioni,
ciascuna delle quali con non piu' di 125 posti-letto.