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LEGGE 20 marzo 1968, n. 419

Modificazioni alla legge 5 marzo 1963, n. 292, recante provvedimenti per la vaccinazione antitetanica obbligatoria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/06/2017)
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Testo in vigore dal: 17-5-1981
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    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Alle disposizioni della legge 5 marzo 1963, n. 292, sono  apportate
le seguenti modificazioni ed aggiunte: 
  "E' resa obbligatoria la vaccinazione antitetanica: 
    a) per le seguenti categorie di lavoratori  dei  due  sessi  piu'
esposti  ai  rischi  dell'infezione  tetanica:  lavoratori  agricoli,
pastori, allevatori  di  bestiame,  stallieri,  fantini,  conciatori,
sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e preparazione delle
piste negli ippodromi, spazzini,  cantonieri,  stradini,  sterratori,
minatori, fornaciai, operai e manovali addetti alla edilizia,  operai
e manovali delle ferrovie, asfaltisti, straccivendoli, operai addetti
alla   manipolazione   delle   immondizie,   operai   addetti    alla
fabbricazione della  carta  e  dei  cartoni,  lavoratori  del  legno,
metallurgici e metalmeccanici. Per tali lavoratori la vaccinazione e'
resa obbligatoria a partire dalle nuove leve di lavoro; 
    b) per gli sportivi all'atto della affiliazione alle  federazioni
del CONI; 
    ((c) per i nuovi nati, i quali dovranno essere vaccinati con  tre
somministrazioni  di  anatossina  tetanica  adsorbita,  associata  ad
anatossina difterica di cui la  prima  al  terzo  mese  di  vita,  la
seconda  dopo  6-8  settimane   dalla   precedente,   la   terza   al
decimo-undicesimo mese di vita)). 
  Il Ministro per la sanita' e' autorizzato ad estendere, con proprio
decreto, l'obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre categorie
di lavoratori, sentito il Consiglio superiore di sanita'". 
  Dopo l'articolo 1 e' aggiunto il seguente articolo 1-bis: 
  "Nei bambini di regola la  vaccinazione  antitetanica  deve  essere
associata alla vaccinazione antidifterica a mezzo  di  vaccino  misto
antitetanico-antidifterico". 
  All'articolo 2 sono soppresse le seguenti parole: "ai bambini della
prima infanzia in contemporaneita'  alla  vaccinazione  antidifterica
e". 
  L'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
  "Nei soggetti appartenenti alle categorie di cui alle lettere a)  e
b)  dell'articolo  1  della  presente   legge   la   vaccinazione   o
rivaccinazione antitetanica e' eseguita a cura ed a spese degli  enti
tenuti per legge alle prestazioni sanitarie. 
  Per la vaccinazione e  rivaccinazione  dei  soggetti  di  cui  alla
lettera b) dell'articolo 1 si provvede ai sensi dell'articolo  4  del
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1965, n. 1301. 
  Nei bambini di cui alla lettera c) dell'articolo 1  della  presente
legge la vaccinazione mista  antitetanica-antidifterica  e'  eseguita
gratuitamente. Alla esecuzione delle  vaccinazioni  e  rivaccinazioni
dei bambini provvedono i comuni con i servizi gia' esistenti  per  le
altre vaccinazioni. La fornitura di vaccino  ai  comuni  e'  regolata
dalle disposizioni dell'articolo 2 della  legge  6  giugno  1939,  n.
891". 
  Dopo l'articolo 3 e' aggiunto il seguente articolo 3-bis: 
  "Tra i documenti prescritti per l'ammissione alle scuole primarie e
secondarie sono compresi i certificati di aver subito la vaccinazione
mista antitetanica-antidifterica e, quando del caso, le  inoculazioni
di richiamo. 
  Analoghi certificati sono prescritti per  l'ammissione  alle  altre
collettivita' infantili e giovanili di qualsiasi specie".