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LEGGE 28 marzo 1968, n. 416

Indennità di rischio da radiazione per i tecnici di radiologia medica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/11/1988)
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Testo in vigore dal: 18-11-1988
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A favore dei tecnici di radiologia medica che alle dipendenze o per
conto  di  qualsiasi  amministrazione  pubblica  o privata esplichino
detta   mansione,   e'   istituita  una  indennita'  di  "rischio  da
radiazione" nella misura unica mensile di lire 30.000. ((1))
  Tale   indennita',   per   i   tecnici   radiologi   dipendenti  da
amministrazioni   dello   Stato,   non   e'   cumulabile   con  altre
eventualmente  fruite  a  titolo  di  lavoro nocivo e rischioso o per
profilassi.
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  27 ottobre 1988, n. 460 (con l'art. 1, comma 2) ha disposto
che  "Al  personale  medico e tecnico di radiologia di cui al comma 1
dell'articolo  58  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 20
maggio  1987,  n.  270,  l'indennita'  mensile  lorda  di  L. 30.000,
corrisposta  ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 416, e' aumentata
a L. 200.000 a decorrere dal 1› gennaio 1988".