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LEGGE 18 marzo 1968, n. 412

Modificazioni dell'articolo 5, n. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 3-5-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Avverso    i   provvedimenti   di   liquidazione   dell'indennizzo,
determinato  dall'Ente  nazionale  per l'energia elettrica in base al
valore di stima a norma dell'articolo 5, n. 4, della legge 6 dicembre
1962,  n.  1643,  e  dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica  25  febbraio  1963, n. 138, e' immediatamente proponibile
l'azione    dinanzi    all'autorita'    giudiziaria    ordinaria    o
amministrativa.
  L'azione  stessa  deve  essere  esercitata  entro  60  giorni dalla
comunicazione del provvedimento di liquidazione.