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LEGGE 18 marzo 1968, n. 387

Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo.

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Testo in vigore dal: 1-5-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  concesso al comune di Gorizia un contributo di lire 67.500.000,
a  carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento
idrico  della  popolazione per il periodo dal 16 settembre 1966 al 15
settembre 1968.