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LEGGE 28 marzo 1968, n. 376

Modifiche alle norme sulla previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/11/1971)
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Testo in vigore dal: 13-4-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dal  primo  giorno  del  mese successivo alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge, le norme sui trattamenti
minimi  stabiliti  per le pensioni di vecchiaia, di invalidita' ed ai
superstiti  a  carico  della assicurazione generale obbligatoria sono
estese alle pensioni a carico del fondo di previdenza per gli addetti
ai pubblici servizi di trasporto.
  I   predetti  minimi  spettano  anche  se  superino  i  9/10  della
retribuzione  presa a base per il calcolo della pensione, ma non sono
tuttavia  dovuti  quando  il  titolare  della  pensione goda di altro
trattamento  previdenziale  diretto  o  di  riversibilita',  per  cui
fruisca  di un importo complessivo mensile pari o superiore al minimo
garantito  dal  primo  comma  del  presente  articolo;  qualora detto
importo  sia  inferiore, al titolare della pensione sara' corrisposta
una  integrazione  pari  alla  differenza fra l'anzidetto trattamento
minimo ed il complessivo trattamento di pensione spettante.
  In  caso  di  adeguamento  delle  pensioni per effetto dell'art. 24
della  legge  28  luglio  1961, n. 830, i trattamenti minimi non sono
suscettibili di variazione, qualora risultino superiori alla pensione
spettante  in  base  ai  periodi  di iscrizione al fondo, adeguata ai
sensi del citato articolo.
  L'articolo 7 della legge 28 luglio 1961, n. 830, e' abrogato.