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LEGGE 12 marzo 1968, n. 334

Norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e per l'accertamento dei contributi unificati in agricoltura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/07/1976)
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Testo in vigore dal: 11-4-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi primo e secondo, della
legge  5 marzo 1963, n. 322, continuano ad avere applicazione sino al
31 dicembre 1969.
  Il  servizio  per  gli  elenchi  nominativi  dei lavoratori e per i
contributi  unificati  in  agricoltura provvede alla formazione degli
elenchi  di variazione, concernenti nuove iscrizioni, cancellazioni e
nuove  classificazioni di lavoratori, previo parere delle commissioni
comunali    di   cui   all'articolo   4   del   decreto   legislativo
luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.
  Indipendentemente  da  tale  procedimento,  le commissioni comunali
predette hanno facolta' di formulare proposte al servizio predetto in
ordine  alla  formazione  degli elenchi di variazione di cui al comma
precedente.