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LEGGE 12 marzo 1968, n. 316

Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/1985)
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Testo in vigore dal: 23-4-1968
al: 5-6-1985
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Presso  ciascuna  camera  di  commercio,  industria,  artigianato e
agricoltura  e' istituito un ruolo per gli agenti e rappresentanti di
commercio.
  Agli  effetti  della  presente  legge,  l'attivita'  di  agente  di
commercio   si  intende  esercitata  da  chiunque  venga  stabilmente
incaricato  da  una  o  piu'  imprese di promuovere la conclusione di
contratti in una o piu' zone determinate.
  L'attivita' di rappresentante di commercio si intende esercitata da
chiunque  venga  stabilmente  incaricato  da  una  o  piu' imprese di
concludere contratti in una o piu' zone determinate.