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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1967, n. 1483

Istituzione dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Torino.

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vigente al 02/05/2024
Testo in vigore dal: 20-4-1968
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduta la legge 15 giugno 1931, n.  889,  sul  riordinamento  della
istruzione media tecnica; 
  Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il  testo
unico della legge comunale e provinciale; 
  Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038,
convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739; 
  Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282; 
  Veduto l'art. 1 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
settembre 1965, n. 1743; 
  Ritenuto che occorre  regolarizzare  formalmente  il  funzionamento
dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e  l'artigianato
"Vigliardi -  Paravia"  di  Torino  gia'  in  atto,  per  ragioni  di
servizio, con il relativo organico a decorrere dal 1 ottobre 1966; 
  Sulla proposta del Ministro Segretario di  Stato  per  la  pubblica
istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e  per
l'industria e commercio; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  A decorrere dal 1 ottobre 1966 e istituita  in  Torino  una  scuola
avente finalita' e ordinamento speciali che assume  la  denominazione
di Istituto professionale di Stato per  l'industria  e  l'artigianato
"Vigliardi - Paravia" per trasformazione della  Scuola  professionale
coordinata   con   l'Istituto   professionale   per   l'industria   e
l'artigianato "Galilei" di Torino, prevista dall'art. 1  del  decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1743;