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LEGGE 18 marzo 1968, n. 294

Riduzione per un triennio dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per gli artigiani senza dipendenti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/1980)
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Testo in vigore dal: 19-4-1968
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    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Per la durata di un triennio, a partire dal  10  gennaio  1968,  la
misura dei premi dovuti all'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro dai titolari  di  imprese  artigiane,
iscritti all'albo di cui alla legge 25 luglio  1956,  n.  860,  senza
dipendenti, e' ridotta del 30 per cento. 
  ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 16 FEBBRAIO 1980, N. 34)). 
  ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 16 FEBBRAIO 1980, N. 34)). 
  Ai soli fini dell'applicazione della riduzione dei  premi  prevista
dal presente articolo non si considerano dipendenti  gli  apprendisti
assunti ai sensi della legge 19 gennaio 1955,  n.  25,  e  successive
modificazioni. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 18 marzo 1968 
 
                               SARAGAT 
 
                                                           MORO BOSCO 
 
 Visto, il Guardasigilli: REALE