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LEGGE 12 marzo 1968, n. 288

Modificazioni agli articoli 8, 9 e 11 della legge 9 marzo 1967, n. 150, concernente l'ordinamento delle scuole interne dei convitti nazionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 19/04/2024
Testo in vigore dal:  19-4-1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il primo capoverso del primo comma dell'articolo 8 della legge 9 marzo 1967, n. 150, è così modificato:
"Gli insegnanti che, entro l'anno scolastico 1966-67 compiano almeno tre anni di servizio nelle scuole secondarie dei convitti nazionali, sono assunti nei ruoli dello Stato, sempre che ne facciano domanda e siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:".