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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1967, n. 1459

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 14-4-1968
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Pisa,  approvato e
modificato  con  i  decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato
come appresso:

  Art. 42. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea  in  economia  e  commercio  e' aggiunto quello di "Principi e
tecnica delle applicazioni meccanografiche ed elettroniche".
  Art.  45. - All'elenco degli istituti annessi al corso di laurea in
economia e commercio e' aggiunto l'istituto giuridico "Santi Romano".
  Art. 51. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:
    Linguistica generale;
    Dialettologia italiana;
    Storia contemporanea;
    Storia della filosofia antica;
    Antichita' medioevale;
    Storia della storiografia;
    Storia della critica d'arte;
    Storia dell'arte contemporanea.

  Art. 59. - E' abrogato e sostituito dal seguente: "La dissertazione
per  il  conseguimento  della  laurea  in  lettere  deve  riferirsi a
discipline   letterarie,   storiche  e  geografiche;  quella  per  il
conseguimento  della  laurea in filosofia, a discipline filosofiche e
storiche".
  Art.  74,  relativo  agli istituti annessi alla facolta' di scienze
matematiche,   fisiche   e  naturali  e'  modificato  nel  senso  che
l'istituto  di  chimica  analitica  muta  denominazione  in quella di
"Istituto di chimica analitica ed elettrochimica".
  Art. 76. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea  in  chimica  (ind.  organico-biologico) e' aggiunto quello di
"Complementi di matematica".
  Art. 78. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea  in  chimica industriale e' aggiunto quello di "Complementi di
matematica".
  Art.  116.  -  Titolo  V  -  per  il  corso di laurea in ingegneria
meccanica nel gruppo 30 e gruppo 40 degli insegnamenti a scelta dello
studente,  l'insegnamento  di  elettronica applicata e' sostituito da
"Elementi di elettronica".
    Titolo  VII  -  per  il corso di laurea in ingegneria chimica nel
gruppo 3 degli insegnamenti a scelta dello studente l'insegnamento di
mineralogia e' sostituito da "Chimica fisica tecnica".
    Titolo  IX  -  per  il corso di laurea in ingegneria elettronica,
l'insegnamento  di  "Complementi di fisica (semestrale) e' sostituito
da "Elettronica generale".
  Art.  122,  relativo  alle norme sulle propedeuticita' di esami del
triennio  di  applicazione  della facolta' d'ingegneria e' modificato
nel senso che vengono aggiunte o modificate le seguenti:
  Analisi e sviluppo dei progetti  (Principi di ingegneria chimica, c
o-
                                     struzione  di apparecchiature ch
i-
                                     miche)

  Elementi di elettro nica         (Elettrotecnica)

  Impianti chimici                 (Principi di ingegneria chimica, c
o-
                                     struzione  di apparecchiature ch
i-
                                     miche)

  Principi di ingegne ria chimica  (Chimica fisica, fisica tecnica)

  Processi  di apparecchiature di  (Principi di ingegneria chimica)
    trasferimento

  Strumentazione  e controllo dei  (Fisica   tecnica,   elettrotecnic
a,
    processi chimici                 chimica  fisica. Chimica analiti
ca
                                     e strumentazione)

  Teoria e sviluppo dei processi   (Principi   di  ingegneria  chimic
a.
                                     Processi chimici fondamentali)

  Art.  175,  relativo  al  corso  di  perfezionamento  in ingegneria
applicata all'agricoltura e' soppresso.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 4 luglio 1967

                               SARAGAT

                                                                  GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 marzo 1968
  Atti del Governo, registro n. 218, foglio n. 51. - GRECO