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LEGGE 12 marzo 1968, n. 181

Disposizioni per i magistrati addetti ai tribunali per i minorenni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 6-4-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Nei  tribunali  per  i minorenni indicati nella tabella A) allegata
alla  presente  legge  e  nelle  procure  della Repubblica presso gli
stessi tribunali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo
1 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579.
  Nei  tribunali  per  i minorenni indicati nella tabella B) allegata
alla  presente  legge  e  nelle  procure  della Repubblica presso gli
stessi  tribunali  le  dette  disposizioni  non si applicano nei soli
confronti  del  presidente  del  tribunale  e  del  procuratore della
Repubblica.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 12 marzo 1968

                               SARAGAT

                                                         MORO - REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE