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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1967, n. 1444

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 28-3-1968
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto  della  libera Universita' cattolica del "Sacro
Cuore"  di Milano approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163
e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive
modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita' cattolica del "Sacro Cuore" di Milano
approvato  e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente
modificato come appresso:
    Art.  17. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso
di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:

      Psicologia;
      Psicologia dell'eta' evolutiva;
      Filologia italiana;
      Paleografia e diplomatica;
      Storia della letteratura anglo-americana;
      Auxologia;
      Estetica;
      Filosofia della religione;
      Filosofia della scienza;
      Storia della critica.
    Art.  18. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso
di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:

      Storia della letteratura anglo-americana;
      Auxologia;
      Filosofia della religione;
      Storia della critica.
    Art.  19. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso
di laurea in lingue e letterature straniero sono aggiunti i seguenti:

      Psicologia;
      Psicologia dell'eta' evolutiva;
      Filologia italiana;
      Paleografia e diplomatica;
      Storia della letteratura anglo-americana;
      Storia del teatro e dello spettacolo;
      Auxologia;
      Estetica;
      Filosofia della religione;
      Filosofia della scienza;
      Storia della critica.
  Art. 52. - E' modificato nel senso che il primo comma e' abrogato e
sostituito dal seguente:
  "L'ammontare  delle  tasse  e  soprattasse per ciascuna facolta' e'
determinato  dal consiglio di amministrazione dell'universita', udito
il  senato  accademico,  in  misura  non inferiore a quella stabilita
dalla legge per gli studenti delle universita' statali".
  "L'ammontare  delle  tasse  e  soprattasse per ciascuna facolta' e'
quello determinato dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1551 ad eccezione
della  tassa  annuale di iscrizione, che viene fissata in L. 43.000 e
della tassa annuale di ricognizione per gli studenti fuori corso, che
viene fissata in L. 15.000.
  Gli  articoli  68,  69,  70  e  71  sono  abrogati e sostituiti dai
seguenti:
    Art.  68.  -  Nel  corso di laurea in materie letterarie il terzo
anno  di  corso  di geografia deve essere differenziato come corso di
applicazione.
    Nel corso di storia (triennale) un anno deve essere dedicato alla
storia  romana, un anno alla storia medioevale ed un anno alla storia
moderna,  alternativamente. Per gli altri insegnamenti pluriennali e'
prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale.
    Lo  studente  deve  sostenere  una  prova  scritta  di traduzione
latina,  una della lingua straniera scelta e una di cultura generale.
Per  essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito
i  corsi  e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali
ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.
    Art.  69.  -  Nel  corso  di  storia  (biennale) per la laurea in
pedagogia,  un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un
anno alla storia moderna, alternativamente.
    Per  gli  altri  insegnamenti  pluriennali e' prescritto lo esame
alla fine di ciascun corso annuale.
    Lo  studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di
traduzione latina, una della lingua straniera scelta e una di cultura
generale sulle discipline filosofiche.
    Per  essere  ammesso  all'esame  di  laurea lo studente deve aver
seguito  i  corsi  e  superato  gli  esami  in tutti gli insegnamenti
fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.
    Art.  70.  -  Lo  studente  per  il  corso  di laurea in lingue e
letterature   straniere   deve  seguire  per  tutti  i  quattro  anni
l'insegnamento  della  lingua straniera alla quale intende dedicare i
suoi studi, e per due anni quello di un'altra delle lingue straniere;
egli  puo'  inoltre seguire, pure per due anni, l'insegnamento di una
terza  lingua  straniera,  nel  qual  caso, puo' diminuire di uno gli
insegnamenti complementari.
    Nel  corso di storia (biennale) un anno deve essere dedicato alla
storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.
    Per  gli  altri  insegnamenti  pluriennali e' prescritto lo esame
alla fine di ciascun corso annuale.
    Lo  studente deve sostenere una prova scritta in italiano, una di
traduzione  latina  ed una di cultura generale nella lingua straniera
nella  quale  ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della
laurea.
    Per  essere  ammesso  all'esame  di  laurea lo studente deve aver
seguito  i  corsi  e  superato  gli  esami  in tutti gli insegnamenti
fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.
    Art.  71. - Lo studente del corso di diploma di abilitazione alla
vigilanza nelle scuole elementari deve sostenere una prova scritta di
pedagogia, una di italiano ed una della lingua straniera prescelta.
    Per  gli  altri  insegnamenti  pluriennali e' prescritto lo esame
alla fine di ciascun corso annuale.
  Per  conseguire  il diploma lo studente deve aver seguito i corsi e
superato  gli  esami  in  tutti  gli  insegnamenti fondamentali ed in
quello complementare.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 5 settembre 1967

                               SARAGAT

                                                                  GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 marzo 1968
  Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 112. - GRECO