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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1967, n. 1439

Modificazioni al regolamento che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e loro derivati.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 26-3-1968
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n.  1741,  convertito
nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, che  disciplina  l'importazione,
la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli  minerali  e
loro derivati; 
  Visto l'art.  15  del  regio  decreto  20  luglio  1934,  n.  1303,
contenente il regolamento per l'esecuzione della legge predetta; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'industria,  il  commercio  e
l'artigianato, di concerto con i Ministri per  il  tesoro  e  per  le
finanze; 
 
                              Decreta: 
                           Articolo unico. 
 
  L'art. 15 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, contenente  il
regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 2 novembre 1933,
n. 1741,  convertito  nella  legge  8  febbraio  1934,  n.  367,  che
disciplina  l'importazione,  la  lavorazione,  il   deposito   e   la
distribuzione degli oli minerali e loro derivati, e'  sostituito  dal
seguente: 
  "Gli  impianti  devono  avere  una  potenzialita'  sufficiente   ad
assicurare con regolarita' la lavorazione dei quantitativi  annui  di
materie prime indicati nell'atto di concessione, tenuto  anche  conto
dei presumibili periodi  di  fermata  per  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria. 
  Al fine di accertare l'effettiva potenzialita' degli  impianti,  le
amministrazioni  concedenti  hanno  la   facolta'   di   imporre   un
esperimento  di  lavorazione  a  pieno  regime  per  un  periodo  non
superiore a due mesi. 
  Salvo casi di forza maggiore la lavorazione  in  ciascun  mese  non
potra' mai discendere al  di  sotto  della  meta'  della  lavorazione
normale corrispondente ad un dodicesimo  dei  quantitativi  annui  di
materie prime che alle imprese e' concesso di trattare". 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 24 novembre 1967 
 
                               SARAGAT 
 
                                                   MORO - ANDREOTTI - 
                                                      COLOMBO - PRETI 
 
Visto, il Guardasigilli: REALE 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 marzo 1968 
  Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 101. - GRECO