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LEGGE 23 febbraio 1968, n. 124

Provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della città di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 24-3-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  opere  per  la  salvaguardia  del carattere artistico e storico
della  citta' di Urbino e quelle di risanamento civico e di interesse
turistico sono eseguite a norma della presente legge: a totale carico
dello Stato, a carico del comune mediante erogazione di un contributo
dello   Stato,  a  carico  dei  privati  mediante  erogazione  di  un
contributo dello Stato.