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LEGGE 9 febbraio 1968, n. 90

Regolamentazione dell'attività di pesca dell'Azienda municipalizzata delle Valli comunali di Comacchio.

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Testo in vigore dal: 19-3-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  riconosciuto  il carattere di allevamento ittico alla attivita'
svolta,   nelle   Valli   del  comune  di  Comacchio,  dalla  Azienda
municipalizzata,   ai   fini   dell'applicazione  del  secondo  comma
dell'articolo  33  del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato
con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 e modificato dalla legge 20
marzo 1940, n. 364.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 9 febbraio 1968

                               SARAGAT

                                             MORO - RESTIVO - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: REALE