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LEGGE 5 febbraio 1968, n. 85

Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza con speciale riguardo alle pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e modifiche ai rispettivi ordinamenti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/1972)
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Testo in vigore dal: 17-3-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Con  effetto  dal  1 gennaio 1967, ai titolari di pensione a carico
delle  casse  pensioni  facenti  parte  degli  istituti di previdenza
presso  il Ministero del tesoro sono concesse le quote di aggiunta di
famiglia per il coniuge, per i figli e per i genitori a carico, nella
misura  e  con  le  norme di cui all'articolo 5 della legge 27 maggio
1959, n. 324 e successive modificazioni.