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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1967, n. 1401

Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento alla Regione di beni immobili patrimoniali disponibili.

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Testo in vigore dal: 1-3-1968
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visti gli articoli 56, 57 e 65 dello statuto speciale della Regione
Friuli-Venezia  Giulia,  emanato  con legge costituzionale 31 gennaio
1963, n. 1;
  Sentita  la commissione paritetica di cui all'art. 65 dello statuto
speciale predetto;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di
concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Sono trasferiti alla Regione Friuli-Venezia Giulia, con effetto dal
1 gennaio 1965, e vanno a far parte del suo patrimonio disponibile:
    a) i beni immobili patrimoniali dello Stato, indicati nell'elenco
annesso al presente decreto;
    b)  gli  altri  beni  immobili, situati nel territorio regionale,
l'appartenenza  dei  quali al patrimonio disponibile dello Stato, con
riferimento  alla  data  del  16  febbraio  1963,  venga in prosieguo
accertata  con provvedimento giurisdizionale ovvero con provvedimento
della  autorita'  amministrativa  a  norma  dell'art.  829 del codice
civile.
  Dalla  data  del  1  gennaio 1965, la Regione succede allo Stato in
ogni rapporto relativo ai beni indicati nel precedente comma.