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LEGGE 31 gennaio 1968, n. 41

Modifica delle norme relative alla determinazione delle retribuzioni degli incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 28-2-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  competenze  per vocazione e le indennita' di soggiorno dovute a
norma  degli  articoli  3  e  5  del  regolamento approvato con regio
decreto  15  novembre  1925,  n.  2180,  ai  delegati  tecnici,  agli
istruttori  ed ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento
degli  usi  civici,  successivamente elevate con la legge 15 dicembre
1949,  n.  1050, sono fissate rispettivamente in lire 1.000 e in lire
3.000.
  Le  indennita'  di  soggiorno,  di  cui  al  precedente comma, sono
corrisposte  quando  il luogo in cui e' compiuta la missione dista da
quello  di  residenza  degli incaricati almeno otto chilometri e sono
ridotte di un terzo quando il servizio prestato fuori residenza ha la
durata inferiore alle otto ore.