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LEGGE 27 gennaio 1968, n. 35

Norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/02/1968, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 7, 8 e 9 che entrano in vigore un anno dopo la data di pubblicazione della presente legge. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2018)
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Testo in vigore dal: 27-2-1968
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  L'olio ottenuto dalla estrazione a mezzo solvente o dalla pressione
meccanica di semi oleosi e  successivamente  sottoposto,  per  essere
reso  commestibile,  a  processo   industriale   di   rettificazione,
altrimenti detto "di raffinazione", dev'essere  denominato  "olio  di
semi". 
  Alla suddetta denominazione dovra' aggiungersi l'indicazione  della
specie del seme oleoso sempreche' l'olio di semi sia  stato  prodotto
da una sola specie, mentre qualora l'olio di semi sia  costituito  da
miscele di oli prodotti da diverse specie di semi oleosi, esso dovra'
essere denominato "olio di semi vari".