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LEGGE 27 gennaio 1968, n. 32

Norme per la vendita al pubblico degli alimenti surgelati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/02/1992)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 25-2-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  vendita  al  pubblico degli alimenti surgelati, e' consentita a
tutti  gli  esercizi commerciali di qualsiasi tipo e specializzazione
merceologica  che  esercitano  la  vendita  al  pubblico  di prodotti
agricoli ed alimentari, comunque conservati, senza alcuna limitazione
in  rapporto  alla  gamma  merceologica  per  la  quale e' stata loro
concessa  licenza di vendita, con la osservanza della presente legge,
e  nei  limiti  posti  da  altre  leggi  a tutela dell'igiene e della
sanita' pubblica.
  La  vendita  di  carni  surgelate e' pure consentita negli esercizi
abilitati  alla vendita di carni fresche o congelate e regolati dalla
legge 4 aprile 1964, n. 171.
  Il  titolare  di un esercizio commerciale abilitato alla vendita di
prodotti  agricoli  ed  alimentari  con licenza non conforme a quanto
prescritto  dal  comma  precedente  potra' ottenere la licenza per la
vendita  degli  alimenti  surgelati  come aggiunta di nuova voce alla
licenza preesistente.