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LEGGE 19 gennaio 1968, n. 28

Trattamento tributario per le provviste di bordo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 25-2-1968
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  prodotti  acquistati dai provveditori di bordo per la successiva
rivendita,   quali   provviste   di  bordo  ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni  doganali,  a  navi  in  esercizio  od aerei in servizio
commerciale   su   linee   internazionali  si  considerano  destinati
all'esportazione dai provveditori medesimi agli effetti dell'articolo
21 della legge 19 giugno 1940, n. 762.