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LEGGE 23 dicembre 1967, n. 1301

Estensione dei benefici riguardanti il riscatto anticipato dei terreni agli assegnatari profughi giuliani di cui alla legge 31 marzo 1955, n. 240.

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Testo in vigore dal: 30-1-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Tutte  le  norme  riguardanti  il  riscatto  anticipato dei terreni
espropriati  o  acquistati  dagli enti di sviluppo si applicano anche
agli  assegnatari  dell'Ente nazionale per le Tre Venezie di cui alla
legge del 31 marzo 1955, n. 240.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 23 dicembre 1967

                               SARAGAT

                                                       MORO - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: REALE