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LEGGE 15 dicembre 1967, n. 1235

Nuova disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni per gli apparecchi radioriceventi installati a bordo di autovetture e autoscafi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/01/1998)
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Testo in vigore dal: 1-2-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per "autoradio" s'intende qualsiasi apparecchio atto o adattabile a
ricevere   le  radioaudizioni  circolari,  applicato  stabilmente  ad
autoveicoli di ogni categoria e tipo, e ad autoscafi.