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LEGGE 12 dicembre 1967, n. 1234

Modificazioni ed integrazioni alla legge 12 febbraio 1955, n. 44, relativa al reimpiego ed al trattamento di quiescenza degli ex dipendenti da enti pubblici delle zone di confine cedute per effetto del trattato di pace o comunque sottratte all'amministrazione italiana.

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Testo in vigore dal: 13-1-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  3  della legge 12 febbraio 1955, n. 44, va interpretato
nel  senso  che  la  qualifica  da  assegnare  a  cura  dei  Ministri
competenti  di  concerto con il Ministro per il tesoro - tenuto conto
dell'anzianita'  maturata,  della categoria e grado rivestiti e delle
funzioni  esercitate - puo' essere anche superiore a quella rivestita
nell'ente di provenienza.
  La richiesta per la revisione dell'attuale posizione di impiego, di
cui  al  comma  precedente  e che ha decorrenza, a tutti gli effetti,
dalla  data  di  reimpiego, deve essere avanzata dagli interessati al
Ministero  competente,  entro  sei  mesi dall'entrata in vigore della
presente  legge  e  non  da'  luogo  alla  corresponsione  di assegni
arretrati.