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LEGGE 22 novembre 1967, n. 1225

Modifiche alla normativa circa l'autorizzazione per la inserzione di numeri telefonici in guide, annuari, eccetera.

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Testo in vigore dal: 12-1-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Gli  articoli  219,  220,  221,  222  del  codice  postale  e delle
telecomunicazioni  approvato  con  regio decreto 27 febbraio 1936, n.
645, sono sostituiti dai seguenti:
  Art.  219. - "La pubblicazione, sotto qualsiasi forma, la vendita e
la  distribuzione  degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche
urbane o di guide telefoniche per determinate zone o di estratti sono
riservate  esclusivamente  all'esercente  del servizio telefonico, il
quale dovra' pubblicare, ogni anno, gli elenchi dei propri abbonati".
  Art.  220. - "La pubblicazione, sotto qualsiasi forma, la vendita e
la  distribuzione  dell'elenco  generale  di tutti gli abbonati della
Repubblica  o  di  guide  telefoniche  generali  o  di  estratti sono
riservate   esclusivamente   al   Ministero   delle   poste  e  delle
telecomunicazioni   che   vi  provvedera'  direttamente,  oppure  per
concessione  ad  uno degli istituti di previdenza sottoposti alla sua
vigilanza e tutela.
  I  concessionari  dei servizi telefonici sono obbligati a fornire i
dati  e  le  notizie  necessarie nei modi e nei termini stabiliti dal
Ministero".
  Art.  221.  -  "E'  consentito  l'inserimento in guide turistiche o
commerciali,  annuari  e  albi  professionali  di  numeri  telefonici
corrispondenti   a   persone  ed  enti  in  detti  elenchi  nominati,
sempreche' gli elenchi medesimi non consistano in meri estratti delle
pubblicazioni indicate nei precedenti articoli 219 e 220".
  Art.  222.  -  "Chiunque  pubblica,  vende  o distribuisce comunque
appagamento  o  gratuitamente  elenchi di abbonati al telefono, sotto
qualsiasi   forma   o   denominazione,   o   altre  pubblicazioni  in
contravvenzione alle disposizioni degli articoli 219 e 220, e' punito
con l'ammenda fino a lire 400.000.
  Le  pubblicazioni  suddette  sono  soggette  a sequestro ovunque si
trovino anche se non ancora poste in vendita o in distribuzione".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 novembre 1967

                               SARAGAT

                                           MORO - SPAGNOLLI - COLOMBO
                                                     - REALE - CORONA

Visto, il Guardasigilli: REALE