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LEGGE 12 dicembre 1967, n. 1216

Norme integrative e di attuazione della legge 29 maggio 1967, n. 402, per la tutela del titolo e della professione di agente di cambio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 7-1-1968
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
Ricorsi  avverso le decisioni del consiglio dell'ordine ed in materia
                             elettorale

  L'articolo 14 della legge 29 maggio 1967, n. 402, e' sostituito dal
seguente:
  "Le  decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione o
cancellazione  dall'albo  nonche'  in  materia  disciplinare  possono
essere impugnate dagli interessati con ricorso al consiglio nazionale
nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro notificazione.
  In  materia  di  eleggibilita'  e  di  regolarita' delle operazioni
elettorali ogni iscritto nell'albo puo' proporre ricorso al consiglio
nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione
degli eletti.
  Salvo  che  in materia elettorale il ricorso al consiglio nazionale
ha effetto sospensivo".