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LEGGE COSTITUZIONALE 22 novembre 1967, n. 2

Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale.

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Testo in vigore dal: 10-12-1967
    La  Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda
votazione  e  con  la  maggioranza  dei  due  terzi dei componenti di
ciascuna Assemblea, hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge costituzionale:
                               Art. 1.

  L'articolo 135 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
  "La  Corte  costituzionale e' composta di quindici giudici nominati
per  un  terzo  dal  Presidente  della  Repubblica,  per un terzo dal
Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature
ordinaria ed amministrative.
  I  giudici  della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati
anche   a   riposo   delle   giurisdizioni   superiori  ordinaria  ed
amministrative,  i  professori  ordinari  di  universita'  in materie
giuridiche o gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
  I  giudici  della Corte costituzionale sono nominati per nove anni,
decorrenti  per  ciascuno  di  essi  dal giorno del giuramento, e non
possono essere nuovamente nominati.
  Alla  scadenza  del  termine  il giudice costituzionale cessa dalla
carica e dall'esercizio delle funzioni.
  La  Corte  elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite
dalla  legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed
e'   rieleggibile,   fermi   in  ogni  caso  i  termini  di  scadenza
dall'ufficio di giudice.
  L'ufficio  di  giudice  della  Corte e' incompatibile con quello di
membro  del  Parlamento,  di  un Consiglio regionale, con l'esercizio
della  professione  di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati
dalla legge.
  Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro
i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici
membri  tratti  a  sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti
per  l'eleggibilita'  a senatore, che il Parlamento compila ogni nove
anni  mediante  elezione  con  le  stesse  modalita' stabilite per la
nomina dei giudici ordinari".