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LEGGE 17 ottobre 1967, n. 977

Tutela del lavoro dei ((bambini)) e degli adolescenti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/03/2016)
Testo in vigore dal: 23-10-1999
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  ((1.  La  presente legge si applica ai minori dei diciotto anni, di
seguito  indicati ''minori'', che hanno un contratto o un rapporto di
lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti.
  2. Ai fini della presente legge si intende per:
    a)  bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di eta'
o che e' ancora soggetto all'obbligo scolastico;
    b)  adolescente:  il minore di eta' compresa tra i 15 e i 18 anni
di eta' e che non e' piu' soggetto all'obbligo scolastico;
    c)  orario  di  lavoro:  qualsiasi periodo in cui il minore e' al
lavoro,  a  disposizione  del datore di lavoro e nell'esercizio della
sua attivita' o delle sue funzioni;
    d)   periodo   di  riposo:  qualsiasi  periodo  che  non  rientra
nell'orario di lavoro)).