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LEGGE 2 ottobre 1967, n. 947

Contributo finanziario dell'Italia al Centro internazionale di ricerche per il cancro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 11-11-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  adempimento  degli  obblighi  assunti  dall'Italia quale membro
fondatore  del  Centro internazionale per le ricerche sul cancro, con
sede  in  Lione,  il cui statuto e' stato approvato il 20 maggio 1965
dalla 18ª Assemblea mondiale della sanita', e' stanziata nel bilancio
dello  Stato  una  somma  pari  all'ammontare di 150.000 dollari USA,
quale  contributo  annuo dovuto dall'Italia, a partire dall'esercizio
finanziario 1966.