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LEGGE 9 ottobre 1967, n. 944

Norme integrative della legge 4 agosto 1965, n. 1103, in ordine alla regolamentazione giuridica dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 10-11-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le   Amministrazioni   ospedaliere,  le  cliniche  e  gli  istituti
universitari,  gli  enti pubblici e gli altri istituti riconosciuti a
norma  di  legge  che  hanno  alle dipendenze personale per l'impiego
delle apparecchiature radiologiche, devono istituire, qualora manchi,
entro  sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un ruolo
organico di tecnici di radiologia medica.