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LEGGE 9 agosto 1967, n. 821

Adesione alla Convenzione doganale relativa al materiale ricreativo destinato alla gente di mare, adottata a Bruxelles il 1 dicembre 1964 e sua esecuzione.

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Testo in vigore dal: 10-10-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  ad aderire alla
Convenzione  doganale relativa al materiale ricreativo destinato alla
gente di mare, adottata a Bruxelles il 10 dicembre 1964.