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LEGGE 6 agosto 1967, n. 700

Nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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Testo in vigore dal: 2-9-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La Banca nazionale delle comunicazioni - gia' Istituto nazionale di
previdenza  e  credito  delle  comunicazioni,  costituito  con  regio
decreto-legge  22  dicembre 1927, n. 2574, convertito in legge con la
legge 31 maggio 1928, n. 1351 e modificato con il regio decreto-legge
8  dicembre  1938, n. 2152, convertito in legge con la legge 2 giugno
1939,  n.  739  -  e'  un  Ente  autonomo  con personalita' giuridica
pubblica, con sede legale e direzione generale in Roma.