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LEGGE 6 agosto 1967, n. 655

Norme relative all'organizzazione del mercato dello zucchero per la campagna 1967-68.

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Testo in vigore dal: 10-8-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  quantita'  di zucchero - espresse in quintali netti di zucchero
bianco  -  di  produzione  della campagna 1967-68, che possono essere
collocate  dai produttori sul mercato interno della Comunita' sono le
seguenti:
    a) quantita' collocabili a partire dal 1 luglio 1967:
      quintali 12.300.000;
    b) quantita' collocabili a partire dal 10 luglio 1968:
      quintali 620.000.
  La  ripartizione  di  detti quantitativi di zucchero tra le imprese
saccarifere da effettuarsi con decreto del Ministro per l'agricoltura
e le foreste di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio
e l'artigianato e per le finanze, deve essere attuata tenendo conto:
    a)  delle  quote  di  base  relative  alla produzione di zucchero
ottenute  mediamente  negli  anni  dal  1961  al  1966  rapportata  a
complessivi  quintali  12.210.302,  compreso  un quantitativo massimo
producibile di quintali 500.000 di zucchero da melasso;
    b)  delle  esigenze  delle  zone  agricole  colpite da avversita'
alluvionali  nell'autunno  del  1966,  riservando  agli  zuccherifici
ubicati in tali zone un quantitativo di quintali 124.000;
    c)   degli   investimenti  a  barbabietola  a  semina  autunnale,
riservando  agli  zuccherifici delle relative zone un quantitativo di
quintali 124.000;
    d)  delle particolari necessita' ambientali per il consolidamento
della  bieticoltura  in  zone  di  differenziato ed elevato interesse
agronomico,  realizzabile mediante la valorizzazione della dimensione
e  della funzionalita' di zuccherifici locali, per un quantitativo di
quintali 461.698.