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LEGGE 27 luglio 1967, n. 620

Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo per la costruzione di un bacino di carenaggio in Taranto.

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Testo in vigore dal: 19-8-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministero  dei  lavori pubblici e' autorizzato a concedere alla
Societa'  "Stabilimenti  Navali  S.p.A.  Taranto",  gia' "Officine di
costruzioni e riparazioni navali di Taranto", un contributo di lire 1
miliardo  e  500 milioni per la costruzione di un bacino galleggiante
di  carenaggio,  la  cui  capacita' di sollevamento non dovra' essere
inferiore a 32.000 tonnellate, subordinatamente alla presentazione da
parte  della  Societa' stessa del certificato di collaudo dell'opera,
che  dovra'  essere  rilasciato  da  apposita Commissione nominata da
detto Ministero.