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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1967, n. 615

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

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Testo in vigore dal: 18-8-1967
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato
con  regio  decreto  20  aprile  1939, n. 1058 e modificato con regio
decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1962, n.
140;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Padova, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:

  Art. 42. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea in Scienze politiche e' aggiunto quello di "Scienza politica".
  Nello  stesso  corso  di  laurea  l'insegnamento  complementare  di
"Diritto   pubblico  americano"  muta  denominazione  in,  quello  di
"Diritto anglo americano".
  Art. 55. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea  in  Lettere  sono  aggiunti i seguenti: "Lingua e letteratura
cinese" e "Letteratura umanistica".
  Nello  stesso  corso  di  laurea  gli  insegnanti  complementari di
"Epigrafia  greca"; "Epigrafia latina"; "Lingua latina" e "Topografia
di Roma e dell'Italia antica" mutano denominazione in quelle di:
    Epigrafia e istituzioni greche;
    Epigrafia e istituzioni romane;
    Linguistica ladina;
    Topografia dell'Italia antica.
  Art. 57. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea  in Lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo)
e' aggiunto quello di: "Lingua e letteratura cinese".
  Art. 58. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea in Filosofia sono aggiunti quelli di:
    Filosofia della scienza;
    Storia della logica;
    Filosofia della religione;
    Storia  della  scuola  padovana  di  filosofia nel Medioevo e nel
Rinascimento.
  Art. 85. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea  in  Medicina  e  chirurgia  e'  aggiunto quello di "Oncologia
sperimentale".
  Nello  stesso  corso  di  laurea  l'insegnamento  complementare  di
"Tecnica  delle  autopsie" muta denominazione di quella di "Tecnica e
diagnostica istopatologica".
  Art. 92. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea     in     chimica     (indirizzo     organico-biologico    ed
inorganico-chimico-fisico)   e'   aggiunto   quello   di  "Fotografia
scientifica con esercitazioni".
  Art. 98. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea in Fisica sono aggiunti i seguenti:
    Per l'indirizzo didattico:
      Astronomia;
      Istituzioni di fisica nucleare;
      Istituzioni di fisica matematica.
    Per l'indirizzo applicativo:
      Meccanica superiore;
      Meccanica celeste;
      Relativita'.
    Per l'indirizzo generale:
      Tecniche di calcolo della fisica teorica;
      Teoria delle equazioni differenziali;
      Teoria delle equazioni integrali;
      Geometria differenziale;
      Analisi funzionale;
      Calcolo tensoriale;
      Meccanica superiore.
  Nello  stesso  indirizzo gli insegnamenti complementari di "Algebra
superiore"  e  "Istituzione  di  algebra  superiore" sono soppressi e
sostituiti da "Algebra".
  Nell'ultimo  comma  dello  stesso  articolo  dopo l'insegnamento di
"Metodi  matematici  della  fisica"  e'  inserito l'insegnamento di <
Complementi di Fisica generale I e II".
  Art. 99. - Il secondo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:
  "Deve  infine aver compiuto un anno di internato presso un Istituto
di scienze fisiche dell'Universita' o presso altro Istituto approvato
dalla   Facolta',   per   la   preparazione  della  tesi  di  laurea.
L'ammissione  all'internato  puo'  essere subordinata all'esito di un
colloquio  di cultura generale a giudizio di una Commissione composta
dai professori dei corsi fondamentali di Fisica".
  Art.  104.  - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso
di laurea in Scienze naturali sono aggiunti quelli di:
    Fitogeografia ed ecologia vegetale;
    Zoogeografia ed ecologia animale;
    Statistica e biometria;
    Entomologia;
    Embriologia sperimentale;
    Citologia;
    Micropaleontologia;
    Rilevamento geologico;
    Sedimentologia;
    Analisi mineralogica delle rocce.
  Nello stesso corso di laurea, nel penultimo comma sono soppresse le
parole "ma viene sempre impartito da un unico docente".
  Art.  107.  - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso
di   laurea   in   Scienze   biologiche   sono  aggiunti  quelli  di:
"Micropaleontologia" e "Parassitologia".
  Nello stesso corso di laurea, nel penultimo comma sono soppresse le
parole "ma viene sempre impartito da un unico docente".
  Art.  109,  relativo  al  corso di laurea in Scienze biologiche, il
primo, il secondo e il terzo capoverso sono abrogati e sostituiti dai
seguenti:
  "Dopo il primo biennio lo studente dovra' frequentare per due anni,
come  interno,  uno  degli  Istituti  di scienze biologiche o, dietro
approvazione    del    preside   della   Facolta',   altro   Istituto
dell'Universita',  nel  quale attendera' alla elaborazione della tesi
di  laurea.  Durante  tale  biennio  lo  studente e' tenuto a seguire
l'attivita' didattica che si svolge nell'Istituto stesso.
  L'ammissione   all'internato  e'  regolata  dalle  norme  contenute
nell'ordinamento annuale degli studi della Facolta'".
  Art.  150.  - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso
di  laurea  in  Farmacia  sono  aggiunti  quelli  di: "Istituzioni di
matematiche" e "Chimica clinica".
  Art.  173.  -  All'elenco  degli  Istituti annessi alla Facolta' di
ingegneria e' aggiunto l'Istituto di organizzazione aziendale.
  Art.  182.  -  All'elenco  degli  Istituti annessi alla Facolta' di
agraria e' aggiunto l'Istituto di coltivazioni arboree.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 13 giugno 1967

                               SARAGAT

                                                                  GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 luglio 1967
  Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 58. - GRECO