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LEGGE 13 luglio 1967, n. 577

Finanziamenti straordinari a favore dell'Ente acquedotti siciliani.

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Testo in vigore dal: 12-8-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la spesa di lire 500 milioni da assegnare all'Ente
acquedotti  siciliani  per  provvedere,  ai  sensi  dell'ultimo comma
dell'articolo  1  del  decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, al
finanziamento  delle  opere  indicate  alle  lettere  a), b), c) e d)
dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 gennaio 1942, n. 24.
  La  relativa  spesa  sara'  iscritta  nello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici.