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LEGGE 27 giugno 1967, n. 536

Adeguamento del contributo dovuto al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette ai sensi dell'art. 10, n. 2, lettera b) della legge 2 aprile 1958, n. 377.

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Testo in vigore dal: 1-8-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere dal 1 gennaio 1966, il contributo temporaneo dovuto al
Fondo  di  previdenza  per  gli  impiegati  dipendenti da esattorie e
ricevitorie  delle imposte dirette, ai sensi dell'articolo 10, n. 2),
lettera  b),  della legge 2 aprile 1958, n. 377, e' aumentato al 7,70
per  cento  della  retribuzione  contributiva  dallo  stesso articolo
prevista.