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LEGGE COSTITUZIONALE 21 giugno 1967, n. 1

Estradizione per i delitti di genocidio.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 18-7-1967
    La  Camera  dei deputati ed il Senato della Repubblica in seconda
votazione  e  con  la  maggioranza  dei  due  terzi dei componenti di
ciascuna Assemblea, hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge costituzionale:
                           Articolo unico

  L'ultimo  comma  dell'articolo 10 e l'ultimo comma dell'articolo 26
della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.

  La  presente  legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara'  inserta  nella  Raccolta  ufficiale  delle leggi e dei decreti
della  Repubblica  italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 21 giugno 1967

                               SARAGAT

                                                         MORO - REALE

                                                         Visto,    il
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