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LEGGE 11 giugno 1967, n. 468

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alle infrazioni e determinati altri atti compiuti a bordo di aeromobili, firmata a Tokio il 14 settembre 1963.

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Testo in vigore dal: 16-7-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a ratificare la
Convenzione   relativa  alle  infrazioni  e  determinati  altri  atti
compiuti a bordo di aeromobili, firmata a Tokio il 14 settembre 1963.