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LEGGE 26 giugno 1967, n. 458

Trapianto del rene tra persone viventi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/2016)
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Testo in vigore dal: 12-7-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  deroga  al  divieto di cui all'articolo 5 del Codice civile, e'
ammesso disporre a titolo gratuito del rene al fine del trapianto tra
persone viventi.
  La  deroga e' consentita ai genitori, ai figli, ai fratelli germani
o  non  germani  del  paziente  che  siano maggiorenni, purche' siano
rispettate le modalita' previste dalla presente legge.
  Solo  nel  caso  che il paziente non abbia i consanguinei di cui al
precedente  comma  o  nessuno  di  essi  sia idoneo o disponibile, la
deroga  puo' essere consentita anche per altri parenti e per donatori
estranei.