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LEGGE 5 giugno 1967, n. 431

Modifiche al titolo VIII del libro I del Codice civile "Dell'adozione" ed inserimento del nuovo capo III con il titolo "Dell'adozione speciale".

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Testo in vigore dal: 7-7-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo 291 del Codice civile e' sostituito dal seguente:
  "L'adozione  e'  permessa  alle  persone  che non hanno discendenti
legittimi  o  legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e
che  superano  almeno di diciotto anni l'eta' di coloro che intendano
adottare.
  Quando  eccezionali  circostanze  lo consigliano, il tribunale puo'
autorizzare  l'adozione  se l'adottante ha raggiunto almeno l'eta' di
trenta  anni,  ferma  restando  la differenza di eta' di cui al comma
precedente".