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LEGGE 29 maggio 1967, n. 402

Ordinamento della professione degli agenti di cambio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/03/1998)
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Testo in vigore dal: 2-7-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  professione di agente di cambio e' regolata dalle leggi vigenti
e  l'agente,  dopo  ottenuta  la  nomina,  deve  iscriversi agli Albi
professionali.
  L'iscrizione  all'Albo  professionale  e'  sottoposta  al pagamento
della tassa di concessione governativa secondo le norme di legge.
  L'uso  abusivo  del titolo di agente di cambio e' punito a norma di
legge.