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LEGGE 29 maggio 1967, n. 369

Assistenza di malattia ai titolari di pensione delle categorie dei coloni, mezzadri e coltivatori diretti nonchè ai lavoratori disoccupati e agli operai sospesi dal lavoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/10/1970)
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Testo in vigore dal: 14-6-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'assistenza   di  malattia  e'  estesa  ai  titolari  di  pensioni
derivanti  dall'assicurazione  per  l'invalidita'  e vecchiaia di cui
alle  leggi  26  ottobre  1957,  n.  1047,  e  9  gennaio 1963, n. 9,
sempreche'  l'assistenza stessa non spetti per altro titolo in virtu'
di  assicurazione  obbligatoria  propria  o  di  altri  membri  della
famiglia e ferma restando la facolta' di opzione prevista dalla legge
26 luglio 1965, n. 975.
  L'assistenza e' dovuta ai titolari di pensione di cui al precedente
comma  ed  ai  rispettivi  familiari  conviventi ed a carico indicati
all'articolo  1,  comma  secondo,  della legge 4 agosto 1955, n. 692,
secondo  le norme, limiti e modalita', previsti da quest'ultima legge
e  sue  successive modificazioni e integrazioni, per la categoria dei
coloni  e  mezzadri, e, secondo le norme, limiti e modalita' previsti
dalla  legge  22  novembre  1954,  n.  1136,  per  la  categoria  dei
coltivatori  diretti.  Anche  ai titolari di pensione di quest'ultima
categoria  l'assistenza  e' dovuta senza limiti di durata nei casi di
malattie  specifiche  della  vecchiaia  indicate nell'apposito elenco
compilato  a  cura del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 692.