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LEGGE 24 aprile 1967, n. 326

Adesione alla Convenzione sui diritti politici della donna, adottata a New York il 31 marzo 1953, e sua esecuzione.

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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal: 16-6-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  ad aderire alla
Convenzione  sui diritti politici della donna, adottata a New York il
31 marzo 1953.