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LEGGE 11 aprile 1967, n. 231

Norma integrativa dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1965, n. 155, sul collocamento dei centralinisti ciechi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 17-5-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  All'articolo  1,  secondo comma, della legge 5 marzo, 1965, n. 155,
e' aggiunto il periodo seguente:
  "In  via  subordinata,  nel  solo  caso  di  completezza  del ruolo
organico  e fino a quando non si verifichino vacanze nelle qualifiche
iniziali   della   carriera   esecutiva   menzionata  o  di  carriera
equipollente,  detti centralinisti debbono essere assunti in qualita'
di  avventizi  o  nella corrispondente categoria del personale non di
ruolo".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 11 aprile 1967

                               SARAGAT

                                               MORO - BOSCO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE